CONSORZIO DELLA PIETRA LAVICA  DELL'ETNA

cmyk-consorziopietralavicadelletna1

CONSORZIO PIETRA LAVICA DELL'ETNA 

Partita IVA:  04811800871
Via Roma, n. 97 - 95032 - Belpasso

 

consorziopietralavicadelletna@pec.impresecatania.it

segreteria@consorziodellapietralavicadelletna.com

www.consorziodellapietralavicadelletna.com

STATUTO

 


Art. 1 - Denominazione
E' costituito un consorzio volontario con attività esterna sotto la seguente denominazione "Consorzio della Pietra Lavica dell'Etna".
 

Art. 2 - Sede
La sede è fissata nel Comune di Belpasso.
Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
 

Art. 3 - Oggetto
Il Consorzio ha scopo mutualistico e non di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate.

Il Consorzio si propone di elaborare le linee strategiche e di svolgere le attività di sviluppo e di coordinamento del distretto della Pietra Lavica, riconosciuto con Decreto 200 del 06.02.2008 dell'Assessore alle Attività Produttive Regione Siciliana, assumendo un ruolo di rappresentanza dei soci del Distretto nei confronti degli interlocutori esterni locali, nazionali ed internazionali.
Il Consorzio ha altresì lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo del Distretto nel settore della pietra lavica in conformità alle disposizioni assessoriali attuali ed a quelle che saranno emanate in futuro dalla Regione Siciliana o dalle istituzioni competenti.
Per perseguire le finalità di cui ai precedenti commi potrà svolgere tutte le attività di seguito elencate:
animazione territoriale, sia ai fini della cooperazione tra soggetti istituzionali sia a supporto dei progetti imprenditoriali; verifica della compatibilità con la normativa di riferimento e con le linee strategiche del programma del distretto dei progetti di iniziativa pubblica e privata promossi nell'ambito del distretto, al fine di ammetterli alle risorse regionali; cura e promozione dellimmagine e del marchio del Distretto; rafforzamento dei legami, delle relazioni e degli scambi tra le imprese del Distretto in una logica di filiera e di multi filiera favorendone l'orientamento alla qualità ed al mercato; promozione della creazione e dello sviluppo di strutture e risorse, come i centri di servizi alle imprese, in grado di sostenere l'evoluzione competitiva delle imprese nel distretto; assistenza e consulenza organizzativa e gestionale nell'interesse delle imprese consorziate, assistendo le stesse nelle fasi produttive e di lavorazione, con l'obbiettivo del costante miglioramento della qualità dei Prodotti;
realizzazione di pubblicità, campagne pubblicitarie e promozionali sotto qualsiasi forma, anche mediante sponsorizzazioni di spettacoli, manifestazioni, mostre e fiere, avente ad oggetto i marchi e i segni distintivi degli enti aderenti al Distretto;
Per il raggiungimento dell'oggetto sociale il Consorzio può intraprendere, altresì, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e l'insediamento sul territorio di imprese e centri di ricerca: può costituire o partecipare a Società di capitali, ad associazioni, consorzi o altri organismi che svolgano attività conformi, connesse o
strumentali al perseguimento delle finalità perseguite.
Per il raggiungimento degli scopi sociali il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che si renderanno utili o necessarie, potrà inoltre assumere interessenze e/o partecipazioni in altre società o consorzi iniziative aventi analogo, affine o comunque connesso oggetto, sia direttamente sia indirettamente al proprio.
Il Consorzio potrà pertanto, a titolo esemplificativo e per il raggiungimento del proprio oggetto, sempre per conto e nell'interesse esclusivo dei soci ed in base a regolare mandato ricevuto: assumere personale, acquistare e vendere macchinari, mezzi, attrezzature, impianti e materiali e beni mobili, stipulare subappalti, noleggi, trasporti e contratti per prestazioni di servizi in genere, svolgere quindi qualunque operazione commerciale, finanziaria, bancaria, immobiliare, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, ponendo in essere gli occorrenti rapporti con terzi e pubbliche amministrazioni.
Inoltre il Consorzio potrà svolgere le seguenti attività:
a) la tutela degli interessi comuni dei consorziati;
b) l'acquisto in comune di materie prime e semilavorate, di attrezzature e beni strumentali occorrenti ai consorziati;
approntare tutte le iniziative necessarie per la costituzione di un gruppo di acquisto per trattare le migliori condizioni con i fornitori, e, più in generale, per realizzare economie di gestione all'interno delle singole imprese consorziate;
c) la promozione dei prodotti e dei servizi offerti dal Consorzio o dai singoli consorziati attraverso la creazione di una rete distributiva e/o la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, lo studio e la promozione di programmi comuni anche in collaborazione con altri organismi, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi, la promozione di iniziative editoriali e giornalistiche, e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
d) elaborazione di richieste, per conto degli imprenditori consorziati, di eventuali fondi e finanziamenti pubblici messi a disposizione da enti locali, statali e comunitari per l'incremento dell'attività economica svolta dai consorziati;
e) elaborazione di politiche finanziarie comuni; 
f) predisposizione di direttive e regolamenti per coordinare ed uniformare l'attività economica svolta dai consorziati;
g) promozione e organizzazione di corsi e seminari per la formazione del personale e qualificazione del lavoratore dipendente proprio, delle imprese consorziate, dei clienti del Consorzio;
h) gestione ed organizzazione di concerto con enti pubblici e privati interessati, di iniziative (convegni, incontri, dibattiti, seminari) rivolte alla divulgazione della conoscenza delle attività del consorzio.
i) partecipare a gare ed appalti sui mercati nazionali ed esteri;
l) la prestazione di assistenza e consulenza tecnica; 
m) creazioni di marchi di qualita' ed il coordinamento delle produzioni degli associati.
n) l'acquisizione, costruzione e gestione di aree attrezzate.
 

Art. 4 - Durata
La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata.
 

Art. 5 - Soci
Possono essere soci del Consorzio:
- le imprese appartenenti a vario titolo alla filiera della pietra lavica aventi la sede legale o una unità produttiva in Sicilia;
- gli enti pubblici territoriali siciliani;
- le Camere di Commercio siciliane;
- i Consorzi, le Associazioni e gli enti di sviluppo appartenenti alla filiera della pietra lavica siciliana;
- le Associazioni, le Società finanziarie, anche partecipate da enti pubblici, gli enti ed i Consorzi di imprese del settore che svolgono attività rilevanti a favore di imprese insediate nel Distretto;
- Enti Università, Centri di Ricerca, Centri di Formazione, aventi sede in Sicilia e che a qualsiasi titolo possano contribuire al perseguimento degli obiettivi statutari. 
Possono diventare soci solo quelli tra i suddetti enti che sono stati riconosciuti dalla Regione come enti aderenti al Distretto della Pietra Lavica.
 

Art. 6 - Spese di funzionamento del consorzio 
Il Consorzio non ha scopo di lucro e la sua gestione non deve portare al conseguimento né tanto meno alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma agli associati. Eventuali sopravvenienze passive e plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione. 
Tutti i costi e le spese di gestione del consorzio, ivi incluse eventuali sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali saranno a carico delle imprese consorziate in ugual misura.
I consorziati dovranno versare i contributi annuali sulla base del conto di previsione predisposto dal Consiglio di amministrazione alla fine di ogni esercizio per l'esercizio successivo e approvato dall'assemblea.
 

Art. 7 - Fondo Consortile
Il fondo consortile è costituito dall'ammontare delle quote di partecipazione versate da ciascuna impresa consorziata, dai
beni con tali quote acquistati, dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per l'inadempienza ai patti consortili, dai contributi che eventualmente saranno versati dallo stato e da altri enti pubblici, dagli importi spettanti, a titolo di rimborso spese, al Consorzio per tutti i lavori appaltati o subappaltati al consorzio, ma effettivamente svolti da una o più imprese dello stesso, secondo le percentuali che saranno definite nel regolamento del Consorzio.
La quota di partecipazione annua per ogni consorziato è stabilita in Euro 300,00 (Euro trecento virgola zero zero) ed è aumentabile su delibera dell'organo amministrativo entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.
Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea dovrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati stabilendone modalità e termini.
Nel caso in cui il fondo consortile non dovesse essere sufficiente per garantire la funzionalità del Consorzio ogni consorziato dovrà versare un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l'ammontare e la forma di versamento sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione. 
Ciascun consorziato dovrà inoltre rimborsare al consorzio le spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso e non previste dall'articolo 3.


Art. 8 - Ammissione nel Consorzio
Gli enti che intendono entrare a far parte del Consorzio dovranno inoltrare istanza al consiglio di amministrazione: la
domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dovrà attestare la conoscenza delle norme statutarie, nonché quella del regolamento in atto e l'accettazione di ogni clausola in essi contenuta.
Gli enti che intendono essere ammessi dovranno avere nel proprio oggetto sociale lo svolgimento di attivita' attinenti al settore della Pietra Lavica e dovranno essere riconosciuti dalla Regione come enti aderenti al Distretto.
Inoltre requisito essenziale per l'ammissione al Consorzio è la preventiva richiesta ed accettazione di adesione al Distretto della Pietra Lavica.
Il Consiglio di amministrazione previo esame dell'idoneità dell'istanza presentata deciderà se ammettere o meno gli enti.
La decisione di ammissione al consorzio di un nuovo ente dovrà essere comunicata all'interessato, unitamente all'indicazione dell'importo della quota di ammissione, che dovrà essere versata antro 15 giorni da tale comunicazione.
 

Art. 9 - Obblighi dei consorziati
I Consorziati si obbligano:
- a non partecipare ad altri consorzi o società consortili aventi finalità similari o affini e comunque in contrasto con gli interessi comuni agli altri consorziati;
- a comunicare al Consiglio di Amministrazione del consorzio ogni variazione concernente gli organi amministrativi;
- ad ottemperare alle norme stabilite dal regolamento del consorzio;
- a consentire ai componenti del consiglio di amministrazione o loro delegati i controlli e le ispezioni tendenti ad accertare lesatto adempimento delle obbligazioni assunte;
- a corrispondere regolarmente al consorzio i contributi dovuti e a pagare le penalità previste dal regolamento interno per gli inadempienti nellesecuzione dei lavori affidati, e a rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nell'interesse dei consorziati richiedenti nonché a risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per loro inadempienza;
- a osservare il contratto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali e a favorire gli interessi del consorzio;
- a non divulgare atti o fatti del consorzio comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi questi strettamente riservati indistintamente.
 

Art. 10 - Cause di esclusione dal consorzio
L'esclusione è deliberata dall'assemblea nei confronti del Consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti
richiesti per l'ammissione al consorzio e che si sia reso insolvente verso il consorzio o non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte verso il consorzio o assunte dal Consorzio in suo nome, e per suo conto o per grave inosservanza delle disposizioni del contratto, del regolamento interno, e delle deliberazioni degli organi del Consorzio o arrechi in qualsiasi modo danno materiale e o morale al consorzio o ai consorziati e che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
 

Art. 11 - Recesso dal consorzio
Il Consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio; il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al consiglio di amministrazione e diviene automaticamente operativo novanta giorni dopo tale comunicazione; qualora il consorziato alla data del recesso abbia assunto obbligazioni verso il consorzio o verso terzi resta obbligato ad adempiere alle obbligazioni assunte personalmente e di quelle che il Consorzio si e' reso garante in suo favore.


Art. 12 - Subentro nel consorzio dell'avente causa
In caso di trasferimento di azienda in caso di morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'impresa subentra nel contratto di consorzio a condizione che sia in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al Consorzio ed il subentro del nuovo titolare sia approvato dal Consiglio di Amministrazione.
 

Art. 13 - Quote del socio escluso o receduto o non ammesso
L'ente escluso o receduto o non ammesso in seguito a trasferimento di azienda non avrà diritto ad alcun rimborso,
indennizzo o restituzione di qualsiasi natura.
La quota associativa del consorziato receduto od escluso rimarrà nel fondo consortile e verrà attribuita ai restanti consorziati proporzionalmente fra di loro in accrescimento delle rispettive quote associative.
I consorziati receduti o esclusi e i nuovi titolari delle imprese trasferite per causa di morte o per atto tra vivi non ammessi al consorzio sono responsabili verso il consorzio e verso i terzi, per tutte le obbligazioni assunte dal consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa.
 

Art. 14 - Organi del consorzio
Sono organi del Consorzio:
- l'assemblea dei consorziati;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente.
 

Art. 15 - Assemblea
L'assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti hanno diritto di voto a condizione che abbiano complessivamente versato i contributi e le penalità dovuti al consorzio.
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto obbligano tutti consorziati.
Essa elegge i componenti del consiglio di amministrazione, il presidente, il vice presidente, emana le direttive per il suo funzionamento e per la sua attività e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, approva il regolamento del Consorzio e sue eventuali modifiche, discute ed approva i rendiconti di ogni esercizio, delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente contratto alla sua competenza.
L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
 

Art. 16 - Delibere assembleari
L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consorziati.
Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura del Presidente del Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata o telefax o fax o posta elettronica spedito ai soci almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza: dovranno contenere l'ordine del giorno e lindicazione della data della prima e della eventuale seconda convocazione che potrà avvenire anche nella stessa giornata della prima.
Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora siano presenti tutti i consorziati ed i componenti del Consiglio di amministrazione.
Ogni consorziato che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona. 
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da persona eletta dall'assemblea.
Il Presidente, consenziente l'assemblea, nomina un segretario anche non socio.
Ogni Consorziato ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide se, in prima convocazione, è presente o rappresentata la maggioranza dei consorziati; mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero di consorziati presenti o rappresentati.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del contratto di consorzio, sulla messa in liquidazione del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e su ciò che è demandato all'assemblea dalla legge o dal contratto.
Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono valide in prima convocazione qualora sia no presenti o rappresentati i
due terzi dei consorziati; in seconda convocazione se sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei consorziati.
In ogni caso le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti o rappresentati.
 

Art. 17 - Consiglio di amministrazione
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da 5 a 7 membri anche non soci, eletti dall'assemblea per il periodo di tre anni: essi sono rieleggibili.
Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza del Consiglio di amministrazione, si intende decaduto l'intero Consiglio, e si deve immediatamente convocare l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.
Il Consiglio si raduna presso la sede del Consorzio, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda da uno dei suoi membri.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente con posta elettronica, fax o telegramma da inviare almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Ai membri del Consiglio, spetta solo il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento delloggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.
Al Presidente del Consiglio di amministrazione è attribuita la rappresentanza del Consorzio con potere di firma per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non si sia deliberato diversamente.
Il Presidente inoltre rappresenta il Consorzio in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e ricorsi per cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.
In caso di sua assenza o impedimento le funzioni saranno esercitate dal Vice presidente al quale spetterà anche il
potere di firma.
 

Art. 18 - Bilancio
Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno: al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio sociale da sottoporre, unitamente ad una relazione sull'andamento della gestione sociale, all'assemblea dei soci entro il termine di legge
previsti dall'art.2615 bis C.C..
Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio non potranno essere in alcun modo ripartiti tra i soci, ma dovranno essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti a beneficio del consorzio entro i due anni successivi a quello in cui sono stati conseguiti.
 

Art. 19 - Modifiche del contratto e scioglimento
Le eventuali modifiche al contratto consortile, la proroga della durata del consorzio ed il suo scioglimento prima della scadenza dovranno essere deliberati dall'assemblea straordinarie e saranno iscritte nel registro delle imprese competente a cura del consiglio di amministrazione nei termini di legge.
In caso di scioglimento del consorzio l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.
I liquidatori potranno compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione; compiuta la liquidazione i liquidatori redigeranno il rendiconto finale e ripartiranno eventuali residui attivi con le stesse modalità adottate per la ripartizione delle spese di gestione.
 

Art. 20 - Clausola di conciliazione e compromissoria
Le controversie relative all'interpretazione, all'esecuzione e all'applicazione del presente statuto, che dovessero sorgere tra il Consorzio e i singoli associati, nonché quelle previste nell'articolo 1 Decreto Legislativo numero 5/2003, devono essere oggetto - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Decreto Legislativo numero 28/2010 - di un tentativo preliminare di conciliazione affidato ad un organismo di mediazione scelto di comune accordo tra le parti ovvero scelto, in difetto di accordo ed entro quindici giorni dalla richiesta, dal Presidente della Camera di Commercio di Catania.
Nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione la controversia sarà deferita alla decisione di un arbitro designato dal Presidente del Tribunale di Catania che deciderà secondo diritto.
 

Art. 21 - Regolamento
Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno a cura del Consiglio di Amministrazione.
Il regolamento dovrà essere approvato dall'assemblea e dovrà tra l'altro indicare i criteri di ripartizione tra i consorziati delle attività appaltate o subappaltate al Consorzio, definire gli importi da destinare al Consorzio a titolo di rimborso spesa per ogni lavoro appaltato o subappaltato al Consorzio stesso, definire la misura delle eventuali penalità da attribuire ai consorziati inadempienti, stabilire le modalità di controllo dei consorziati, in relazione ai lavori affidati.
 

Art. 22 - Rinvio
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.